Art. 1 COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione denominata “Associazione Federica Albergoni ”, regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.
L’Associazione, intende assumere nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo onlus.
L’Associazione ha sede in Albino, presso Parco Alessandri via Monsignor Camillo Carrara n 18/ A – 24021 Albino.
L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Valle Seriana ed in special modo nel territorio del Comune di Albino (Bg).
Art. 2 DURATA
L’ Associazione ha durata illimitata
Art. 3 SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’Associazione:
-persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
-svolge soltanto le attività indicate nei successivi capi e quelle ad essi direttamente connesse;
– svolge prevalentemente attività di: assistenza sociale e socio sanitaria, ex n. 1, art.10, D.lgs 4 dicembre 1997, n.460;
– per perseguire tale scopo l’associazione intende svolgere concretamente le seguenti attività:
- Assistenza a soggetti malati di leucemia, alle loro famiglie, mediante supporto psicologico, economico (assistenza alle visite, servizio di trasporto da e per le strutture ospedaliere, aiuti economici in caso di difficoltà) medico ( indicazione ed accompagnamento a consultazioni con medici esperti), pratico (aiuti concreti nelle occupazioni quotidiane);
in via meramente accessoria e marginale l’Associazione intende anche
- promuovere la tipizzazione tissutale ed il trapianto mediante campagne informative, raccolte fondi occasionali da destinarsi a centri di ricerca e di tipizzazione autorizzati gestiti da soggetti terzi quali ad es. fondazioni etc, così come previsti dal comma 2bis art. 10.
-non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che , per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
-impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse;
-in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
-Quanto indicato nel precedente coma, seguirà i limiti e le condizioni previste da D.lgs 4 dicembre 1997, n.460.
Art. 4 I SOCI
L’ Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
I soci sono quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta volontaria
I soci si dividono in:
1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione;
Art. 5 MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
Art. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:
1) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
4) per indegnità;
5) per tutti gli altri motivi di cui all’art.24 c.c.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica;
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle eventuali quote associative versate come previsto dall’art. 24 c.c.
Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia;
Tutti i soci sono tenuti:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4) a svolgere l’attività lavorativa, preventivamente concordata, a titolo gratuito.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente dell’Associazione;
4) Il Vice-presidente ;
5) Il Presidente Onorario;
6) Il Segretario-economo ;
7) Il Collegio dei revisori dei conti;
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9 DURATA DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali hanno la durata di 2 anni e possono esser riconfermate;
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio stesso.
Art. 10 ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua temporanea assenza dal Vice-Presidente.
Art. 11 CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20 c.c.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
2) elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
4) delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci;
5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.
L’Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
2) sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, sia esso lettera, telegramma, fax, e-mail, da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione.
La convocazione deve contenere: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 7 ( ridotti a 3 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione;
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Art. 12 VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati in virtù dell’art. 21 c.c.
Art. 13 VOTAZIONI
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti, in ottemperanza dell’art. 21 c.c.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto in ottemperanza da quanto previsto dall’art.21 c.c.
Art. 14 VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede e facoltativamente inviate tramite e-mail ai soci.
Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
Esso è formato da 5 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economo.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
3) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della eventuale quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni prima settimana del mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta.
Il Consiglio direttivo Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi tramite posta o e-mail almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione mediante delega scritta e sottoscritta dal Presidente e dal membro delegato.
Art. 16 IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale pro-tempore dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
Il primo presidente viene eletto contestualmente all’atto di costituzione dell’associazione dai soci fondatori e rimarrà in carica per anni due.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
Il presidente ha legittimazione legale attiva, previa delibera del consiglio direttivo, e passiva in nome e per conto dell’assemblea.
Art. 17 IL VICE PRESIDENTE
Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Art. 18 IL SEGRETARIO-ECONOMO
Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare bimestralmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
Art.19 IL PRESIDENTE ONORARIO
L’assemblea dei soci può nominare un Presidente Onorario, distintosi per particolari meriti rispondenti agli scopi dell’associazione.
Il presidente onorario designato non ha rappresentanza dell’associazione, né può assurgere alle funzioni di vice-presidenza in caso di assenza del Presidente ordinario.
Il presidente onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo
Il primo presidente onorario verrà nominato dai soci fondatori all’atto della costituzione della associazione.
Art. 20 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall’Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del segretario-economo.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno.
Art. 21 I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
1) il libro dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
5) il libro giornale della contabilità sociale;
6) il libro dell’ inventario;
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo in ogni pagina.
Art. 22 GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.
Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori sono determinati dall’Assemblea dei soci.
E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a.
Art. 23 PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:
1) da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
2) dai contributi dei propri soci;
3) da contributi dei privati;
4) da contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
5) da contributi di organismi internazionali;
6) da donazioni e lasciti testamentari;
7) da introiti derivanti da convenzioni;
8) da erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
9) da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 24 ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea in ottemperanza all’art. 20 c.c.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 15 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Art. 25 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri in ottemperanza all’art. 27 c.c.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe in ottemperanza all’art. 31 c.c.
All’atto dello scioglimento è fatto obbligo all’associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
Art.27 CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ed all’interpretazione dello statuto, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bergamo, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e segg. del D.Lgs 17/1/2003 n. 5. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.lgs 17/1/2003 n. 5. L’organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale di Bergamo. In ogni caso l’arbitro unico deciderà secondo diritto e in via rituale.